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Pagamenti dell'amministrazione - Avviso ai Fornitori

1 décembre 2017

Fatturazione elettronica

Con il Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’art. 1, comma 209, dispone che "l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

Con il recepimento della normativa sopra citata da parte della Regione Piemonte, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che i fornitori dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nei confronti di questo Ente, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le eventuali fatture ricevute in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

L’art. 3, comma 1, del citato DM 55/2013 prevede che ogni amministrazione individui il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, inserendolo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.), che gli rilascerà un codice univoco ufficio. Tale codice è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica (insieme al CIG) poiché consente al Sistema di Interscambio di recapitare la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

Ciò premesso si comunica che il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: UF60BA

Split Payment
Ricordiamo che l’ Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA. Secondo tale provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra cui sono compresi anche gli Enti di gestione delle Aree protette, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Tale disposizione implica quindi che le aziende dovranno continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il nostro Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario.
Al fine di una corretta gestione di questo nuovo meccanismo sopra , di invitano i soggetti interessati ad aggiungere alle fatture emesse la seguente dicitura:
"Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

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