Atti e documenti per ogni singola procedura
Rechtliche Grundlagen
Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - modificata da Delibera ANAC 601 del 19 dicembre 2023
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Verbundene Sektionen
Dokumente
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Sezione relativa alle informazioni sulle singole procedure ai sensi dell'articolo 1, comma 32, Legge 190/2012 e dell'articolo 37, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 33/2013 (in vigore dal 23.06.2016), articolo 4, Delibera ANAC 39/2016
Adempimenti obblighi di pubblicazione art.1 comma 32 Legge 190/2012
Dal 1° gennaio 2024 non è più dovuto l’assolvimento dell’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all'ANAC.
Inoltre l'Ente adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 – art. 9-bis "mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati".
Il collegamento ipertestuale ai propri dati contenuti nella BDAP è il seguente:BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Adempimenti obblighi di pubblicazione art.1 comma 32 Legge 190/2012
Dal 1° gennaio 2024 non è più dovuto l’assolvimento dell’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all'ANAC.
Inoltre l'Ente adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 – art. 9-bis "mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati".
Il collegamento ipertestuale ai propri dati contenuti nella BDAP è il seguente:BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Letzte Änderung: 18.11.2025 09:47:16
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.